Novità fiscali per gli affitti e le locazioni brevi: guida completa
Circolare n° 10/E dell'Agenzia delle Entrate e legge di Bilancio 2024
La circolare n° 10/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, venerdì 10 maggio, introduce importanti novità per gli affitti e le locazioni brevi, fornendo istruzioni dettagliate sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024.
Una delle principali novità riguarda la cedolare secca, con un’importante distinzione: l’aliquota al 26% sarà applicata solo a partire dal secondo immobile dato in affitto, mentre per la prima o unica abitazione rimarrà invariata al 21%.
Le regole cambiano anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni. Ora, al momento del pagamento al locatore, dovranno agire come sostituti d’imposta, applicando una ritenuta del 21% a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario.
La circolare fornisce inoltre dettagli sulla conformità della legislazione nazionale alla sentenza sulla fiscalità degli intermediari non residenti emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 dicembre 2022.
Le nuove regole per gli affitti brevi:
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà del 26% per il secondo immobile dato in locazione.
- Il proprietario può scegliere una delle unità per fruire dell’aliquota ridotta del 21% per ciascun periodo d’imposta.
- La scelta va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta.
- La nuova aliquota del 26% si applica ai redditi di locazione dal 1° gennaio 2024.
Cosa cambia per gli intermediari:
- Gli intermediari devono operare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui canoni di locazione, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario.
- Il locatore deve determinare l’imposta dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro i termini previsti.
Linee guida per i non residenti:
- Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue con stabile organizzazione in Italia devono operare attraverso di essa.
- I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
- I soggetti extra-Ue con stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione devono adempiere tramite la stabile organizzazione o nominare un rappresentante fiscale in mancanza di essa.