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Nuova normativa affitti brevi: Codice identificativo nazionale (Cin)

Obbligo di richiesta e esposizione del Cin negli annunci

Nuova normativa affitti brevi: Codice identificativo nazionale (Cin)

Il Codice identificativo nazionale (Cin) è l’ultima novità per chi decide di affittare una casa per periodi brevi, con contratti di locazione inferiori ai 30 giorni. La sperimentazione è già in corso in Puglia dal mese di giugno e si è estesa al Veneto dal 13 dello stesso mese. A partire dal 1 settembre, tutte le regioni saranno coinvolte con l’obiettivo di far scattare sanzioni a novembre per chi non rispetta l’obbligo di richiedere o esporre il codice negli annunci. Secondo l’Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi), circa 640.000 case sono coinvolte da questo decreto.

Il Cin è stato istituito insieme alla Banca dati unica nazionale sugli affitti brevi, nota come Bdsr (Banca dati delle strutture ricettive), attraverso un decreto ministeriale chiamato “decreto Anticipi”, firmato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché. Le disposizioni applicative sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno e il sistema è già in fase attiva di sperimentazione.

L’entrata a regime della banca dati nazionale e del portale telematico che assegna il Cin dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. L’obiettivo principale del nuovo sistema è tracciare tutti gli immobili utilizzati per affitti brevi in un’unica banca dati nazionale, al fine di contrastare l’abusivismo e armonizzare le regole per gli affitti brevi in tutte le regioni. Con la diffusione di piattaforme di locazione breve come Airbnb, molti enti locali hanno già assegnato ai proprietari un Codice identificativo di riferimento (Cir), che ora confluirà nel Codice nazionale.

Le Regioni sono chiamate a trasmettere i dati alla Bdsr per attivare l’interoperabilità con il database nazionale. Coloro che intendono mettere in affitto le proprie case per brevi periodi dovranno iscriversi al database nazionale, inserendo le informazioni catastali e le certificazioni sugli impianti a norma.

Da novembre, scatteranno le sanzioni per i proprietari che non rispettano le disposizioni. Chi affitta un immobile senza il Cin rischia una multa tra gli 800 e gli 8.000 euro. Se il proprietario, pur avendo il Cin, non lo espone negli annunci, la sanzione prevista va dai 500 ai 5.000 euro.

Il Codice può essere richiesto tramite una piattaforma online predisposta dal Ministero, accessibile con lo Spid. La piattaforma individuerà automaticamente le strutture associate all’utente e permetterà di completare le informazioni mancanti. Eventuali incongruenze con i dati presenti dovranno essere segnalate alla regione di competenza, che verificherà e integrerà il database con il supporto del Ministero. Una volta completato il set informativo, l’utente otterrà il proprio Cin, inizialmente provvisorio (Cin 1) e definitivo con l’entrata in funzione della Banca dati unica nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo.

Due emendamenti al decreto Anticipi prevedono l’installazione obbligatoria di dispositivi per la rilevazione di gas e di estintori portatili per tutti gli affitti brevi, inclusi quelli turistici e b&b. In caso di mancanza, la sanzione prevista è di 6.000 euro, applicabile solo a chi svolge l’attività turistica in forma imprenditoriale.

Staff
  • PublishedJune 18, 2024